Decontribuzione lavoratrici madri e lavoro intermittente: i chiarimenti del MLPS
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello del 5 febbraio 2025, n. 2 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità di applicare lo sgravio contributivo previsto dell’art. 1, commi da 180 a 182 , legge 30 dicembre 2023, n. 213 alle lavoratrici madri di tre o più figli con rapporto di lavoro intermittente.
Al riguardo, secondo il MLPS non sembrano ravvisarsi elementi ostativi ad utilizzare tale sgravio alla richiamata tipologia di rapporto di lavoro, atteso che l’art. 1, commi da 180 a 182 , della legge di bilancio per il 2024, nell’individuare come ambito applicativo generale il “rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato”, si limita ad escludere espressamente dal beneficio in esame il solo lavoro domestico.
Pertanto, tenuto conto della mancata espressa esclusione del lavoro intermittente e della specifica finalità di sostenere il reddito delle lavoratrici madri – esigenza ancora più evidente rispetto a lavoratrici poste in una posizione di maggiore fragilità connessa allo svolgimento di un contratto flessibile – si ritiene coerente con la ratio della previsione normativa aderire ad un’interpretazione estensiva della richiamata disposizione.
Conseguentemente, il beneficio contributivo in commento può essere riconosciuto anche alle lavoratrici madri che siano occupate con un contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato.