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Decreto PNRR alla Camera: il Governo pone la fiducia

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Il Governo ha posto la fiducia alla Camera sul decreto legge contenente ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). Il provvedimento va convertito entro il 1° maggio e deve essere esaminato dal Senato. Vediamo di seguito, in sintesi, i contenuti principali del provvedimento.

Il disegno di legge di conversione del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”, è stato assegnato in sede referente alla Commissione Bilancio, che ne ha avviato l’esame l’11 marzo 2024, concludendolo con l’approvazione di alcune modifiche il 12 aprile 2024. Il provvedimento, a seguito delle modifiche approvate dalla Commissione, consta di 64 articoli (rispetto agli originari 46), suddivisi in tre Titoli e dodici Capi ed è volto a prevedere misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) coerentemente con il relativo cronoprogramma, introdurre ulteriori misure di semplificazione e accelerazione delle procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all’attuazione del PNRR, nonché provvedere al rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari degli interventi.

Tra le principali previsioni del decreto si segnalano:

  • interventi in materia di governance per il PNRR e il PNC: in particolare, l’articolo 1 include una serie di disposizioni di carattere finanziario per la realizzazione degli investimenti del PNRR come modificato dalla Decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023, oltre a misure per la realizzazione degli investimenti non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR e misure di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari;
  • disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari finalizzate al conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR;
  • la nomina di un Commissario straordinario con la finalità di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura;
  • disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure per l’attuazione del PNRR e del PNC: misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi;
  • disposizioni urgenti per l’attuazione della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi;
  • interventi in materia di università e ricerca. L’ articolo 17 reca disposizioni volte a semplificare l’attuazione degli interventi aventi ad oggetto le residenze universitarie al fine di raggiungere gli obiettivi della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR, denominata “Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti”, che prevede, come target finale, al 30 giugno 2026, la creazione di 60.000 posti letto supplementari per gli studenti universitari fuorisede;
  • misure in materia di digitalizzazione;
  • interventi sulla disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale. In particolare, vengono integrati i requisiti necessari per fruire dei benefici previsti da tale normativa e modifica il quadro sanzionatorio per i casi di impiego effettivo di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Con decorrenza dal 1° settembre 2024, viene poi modificato il regime delle sanzioni civili, posto per i soggetti, compresi i lavoratori autonomi, che non provvedono entro i termini al pagamento integrale dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali;
  • istituzione del piano “Transizione 5.0“;
  • l’articolo 41-bis, inserito in sede referente, modifica la norma che – previa definizione delle aree idonee all’installazione di impianti a FER e in presenza di talune specifiche condizioni oggettive e soggettive – assoggetta a libera installazione taluni impianti fotovoltaici localizzati in aree agricole sopraelevati dal suolo, considerando manufatti strumentali all’attività agricola. La norma in questione viene modificata dall’articolo 41-bis nella parte in cui dispone che l’installazione è in ogni caso subordinata al previo assenso del proprietario e del coltivatore a titolo oneroso del fondo. L’articolo 41-bis, sostituisce il termine coltivatore, con conduttore.

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