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Decreto “Sostegni”: Integrazioni salariali e ammortizzatori Covid-19

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Di seguito illustriamo un quadro riepilogativo inerente al D.L. n. 41/2021 articolo 8

Soggetti individuati
dall’art. 10 del D.L.vo
n. 148/2015)ossia
aziende fruitrici di CIGO
Le settimane di Cassa COVID-19
sono 13(tetto massimo) da
utilizzare tra il 1° aprile ed il 30
giugno 2021 senza vincoli legati
al fatturato e “sovrapposizione”
dei periodi precedentemente
autorizzati. Le integrazioni
salariali previste dalla legge n.
178 “coprono” soltanto i
lavoratori in forza alla data del
4 gennaio (circolare INPS n.
28/2021) escludendo gli assunti
dopo tale data. Per gli utilizzatori
di questa tipologia di cassa
integrazione la fine del blocco
dei licenziamenti per 
 “giustificato motivo oggettivo”
a partire dal 1° luglio. 
In caso del perdurare della
situazione di crisi, possono
ricorrere, in alternativa alla
riduzione dell’organico, alla 
Cassa straordinaria e ordinaria 
o al Contratto di solidarietà previsti
dal D.L.vo n 148/2015.
Utilizzatori di FIS
(assegno ordinario)
o dai Fondi di
solidarietà bilaterale
o la Cassa in deroga
La Cassa Covid -19 è di 28 settimane,
al massimo, dal 1° aprile ma che
termina il 31 dicembre p.v.  
Senza vincolo di fatturato e
“sovrapposizione” di periodi
precedente autorizzati.
Le integrazioni salariali previste
dalla legge n. 178 “coprono”
soltanto i lavoratori in forza alla
data del 4 gennaio
(circolare INPS n. 28/2021)
escludendo gli assunti dopo tale
data.
UniEmens-Cig”Dal primo Aprile con messaggio
INPS n. 1297 del 26 marzo 2021,
è stato introdotto, un nuovo flusso
telematico detto “UniEmens-Cig”
da utilizzare dai datori di lavoro
per trasmettere i dati utili per il
pagamento diretto o per il saldo
( per chi ha chiesto l’anticipo del
40% del trattamento COVID) delle
integrazioni salariali
Possibilità di anticipo Cassa in derogaI datori di lavoro potranno anticipare
la cassa integrazione in deroga con
recupero degli importi attraverso
il sistema del conguaglio contributivo.
Invio istanzeLe richieste di cassa integrazione
devono essere trasmesse, pena la
decadenza, entro la fine del mese
successivo a quello in cui ha avuto
inizio la sospensione o la riduzione
di orario, mentre in sede di prima
applicazione, il termine di
presentazione delle domande viene
fissato al trentesimo giorno successivo
a quello di entrata in vigore del Decreto
Legge.
Ne consegue che le domande di cassa
con inizio 1 aprile dovrebbero essere
presentate entro il 22 aprile
(essendo il D.L. n. 41/2021 entrato in
vigore il 23 marzo) e non entro il 31
maggio che rappresenta il “regime
normale”.
Settore agricolturaIl comma 8 dell’art. 8 ha previsto
ulteriori 120 giornate da fruire tra
il 1° aprile ed il 31 dicembre p.v.:
il tutto, in deroga al numero delle
giornate lavorative di “godimento”
del singolo lavoratore per le prestazioni
da svolgere presso la stessa azienda
(almeno 181 giornate per gli operai a
tempo indeterminato).
In conseguenza di tale disposizione,
calcolando anche le 90 giornate
riconosciute per il primo semestre
dalla legge n. 178/2020, l’integrabilità
correlata al coronavirus è,
complessivamente, per tutto l’anno
in corso, pari a 210 giorni
(senza alcun “accavallamento”).
Per i lavoratori agricoli a tempo
determinato, in presenza dei requisiti
soggettivi ed oggettivi previsti,
l’ammortizzatore di riferimento
è la cassa in deroga.
Con il messaggio n. 1297/2021 l’INPS
comunica che fornirà ulteriori
indicazioni. Per quanto riguarda
la presentazione delle domande
valgono, a pena di decadenza,
i limiti previsti in via generale
(entro al fine del mese successivo
a quello nel quale ha avuto
inizio la sospensione o
la riduzione di orario).
Approvazione domandeSede INPS competente

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