Definizione di lavoratore notturno: i chiarimenti dell’INL
L’INL, con nota n. 1050 del 26 novembre 2020, ha offerto chiarimenti in ordine alla definizione di lavoratore notturno:
- è considerato lavoratore notturno colui che è tenuto contrattualmente e, quindi, stabilmente a svolgere 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero nel periodo notturno (cioè in un arco temporale comprendente l’intervallo tra la mezzanotte e le 5del mattino);
- in presenza di regolamentazione della contrattazione collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga, nel periodo notturno, la parte di orario di lavoro individuato dalle disposizioni del contratto collettivo. In tal caso al contratto collettivo è, quindi, demandata l’individuazione sia del numero delle ore giornaliere di lavoro da effettuarsi durante il periodo notturno (che potrebbe pertanto essere inferiore o superiore alle 3 ore stabilite ex lege), sia il numero delle giornate necessarie per rientrare nella categoria di “lavoratore notturno”;
- in assenza di disciplina collettiva, si considera lavoratore notturno colui il quale svolga almeno 3 ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno 80 giorni lavorativi all’anno.
Qualora la contrattazione non specifichi il numero di ore rilevanti ai fini della qualificazione del lavoratore come “lavoratore notturno”, troverà applicazione la disciplina normativa (3 ore nel periodo notturno per 80 giorni l’anno). Così come, laddove la contrattazione si limiti a individuare uno solo dei parametri – giornaliero e annuale – utili alla definizione di “lavoratore notturno”, il secondo dovrà essere necessariamente individuato in quello previsto dal Legislatore (3 ore giornaliere o 80 giorni l’anno).
L’INL precisa che solo ai lavoratori notturni individuati nei termini sopra chiariti trova applicazione il limite massimo giornaliero di 8 ore di lavoro di cui all’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 66/2003, e non già a qualsivoglia lavoratore che svolga di notte una parte del suo orario di lavoro.