Skip to main content

Definizione legale di Dispositivi di Protezione Personale

|

La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 27 aprile 2023, n. 11146, ha stabilito come la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c. (nella specie, la S.C. ha confermato le decisioni dei Giudici di merito confermando l’obbligo contrattuale del datore di lavoro di provvedere al lavaggio degli indumenti forniti per lo svolgimento dell’attività lavorativa con conseguente diritto dei lavoratori al risarcimento del danno conseguente all’anzidetto inadempimento).

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi
    Close