Demansionamento del lavoratore ed assoggettamento a tassazione del risarcimento del danno morale
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La Cassazione – con ordinanza del 27 marzo 2023, n. 8615 – ha ribadito il principio secondo il quale le somme indennizzate a titolo di risarcimento danno a seguito di un demansionamento, sono soggette a tassazione solo quelle inerenti al lucro cessante.
Tuttavia, se si tratta di risarcimento di un danno non patrimoniale, esso è esente da imposizione fiscale.
Nel caso in specie, la Suprema Corte ha elencato quali tipologie di danni non possono essere assimilati ai redditi (quindi, da escludere dalla tassazione):
- impoverimento della capacità professionale;
- perdita di chances;
- danno biologico;
- danno morale;
- danno esistenziale;
- danno all’immagine professionale;
- danno alla dignità personale.
Pertanto, deve considerarsi imponibile solo quel risarcimento da perdita di redditi di lavoro, idoneo a generare un arricchimento in capo al dipendente.
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