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Demansionamento lavoratore

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La Cassazione – con ordinanza del 18 maggio 2021, n. 13536 – ha ribadito che il diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale non è un riflesso automatico a qualsiasi inadempimento da parte del datore di lavoro.

Al riguardo, l’art. 2103 cod. civ. recita “Nelle sedi di cui all’articolo 2113, quarto comma, o avanti alle commissioni di certificazione, possono essere stipulati accordi individuali di modifica delle mansioni, della categoria legale e del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, nell’interesse del lavoratore alla conservazione dell’occupazione, all’acquisizione di una diversa professionalità o al miglioramento delle condizioni di vita”.

Nel caso in specie, la Suprema Corte ha sottolineato che il riconoscimento del danno in commento (dovuto al demansionamento patito dal lavoratore) è subordinato ad un’allegazione specifica riguardante la natura e le caratteristiche del pregiudizio arrecato al dipendente.

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