Depenalizzazione omesso versamento ritenute: periodo annuo di riferimento
L’Inps, con messaggio n. 437 del 31 gennaio 2018, ha offerto chiarimenti in merito al periodo di riferimento per la verifica dell’eventuale omissione del versamento delle ritenute previdenziali.
La questione interpretativa afferente la corretta determinazione dell’importo complessivo superiore a euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, è stata rimessa alle Sezioni Unite Penali della Corte Suprema di Cassazione, che, con l’informazione provvisoria n. 1 (allegato 1), N.R.G. 27599/2017 del 18 gennaio 2018, hanno specificato che nell’individuazione dell’importo annuo deve farsi riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio – 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel periodo dicembre dell’anno precedente – novembre dell’anno in corso).
Restano pertanto confermate le indicazioni della circolare Inps n. 121/2016, secondo cui l’arco temporale da considerare per il controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi, al fine della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui individuati come discrimine per l’identificazione della fattispecie di illecito penale o amministrativo, è quello che intercorre tra il 1° gennaio e il 31 dicembre di ciascun anno (anno civile). In relazione a ciò, i versamenti che concorrono al raggiungimento della soglia di euro 10.000 annui sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno precedente all’annualità considerata (da versare entro il 16 gennaio) fino a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16 dicembre).