Diffida accertativa: decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro
L’INL, con nota n. 1959 del 30 settembre 2022, ha offerto nuove indicazioni in merito alla decorrenza del termine quinquennale di prescrizione dei crediti da lavoro, alla luce della recente pronuncia di Cassazione n. 26246/2022, che ha suggerito un nuovo orientamento interpretativo. La Suprema Corte, ripercorrendo l’evoluzione normativa degli ultimi anni (L. 92/2012 e D.Lgs. 23/2015), ha ritenuto di superare il precedente orientamento giurisprudenziale secondo cui, per poter individuare il dies a quo della decorrenza del termine di prescrizione, fosse necessaria e imprescindibile una valutazione, caso per caso, volta ad accertare tanto la sussistenza di un’effettiva tutela reale a favore del lavoratore, quanto di un concreto timore del licenziamento strettamente connesso alla stabilità del rapporto di lavoro. Tale orientamento è da considerarsi inadeguato, sia perché fonte di incertezza del sistema (affidando ex post all’Autorità giudiziaria, in costanza di giudizio, il compito di ravvisare la stabilità del rapporto), sia in quanto incapace di assorbire, nello spirito di un’interpretazione evolutiva del diritto, il cambiamento operato dalle riforme sul sistema della L. 300/1970. Le novità introdotte dalla L. 92/2012 e dal D.Lgs. 23/2015 hanno comportato, per le ipotesi di licenziamento illegittimo, il passaggio da un’automatica applicazione della tutela reintegratoria e risarcitoria a un’applicazione selettiva delle tutele e delle sanzioni applicabili. La tutela reintegratoria, per effetto degli articoli 3 e 4, D.Lgs. 23/2015, ha acquisito ormai un carattere recessivo e residuale tale da determinare, inevitabilmente, un timore del dipendente nei confronti del datore di lavoro per la sorte del rapporto ove egli intenda far valere un proprio credito nel corso dello stesso.
Pertanto, deve considerarsi in parte superata la nota INL n. 595/2020 e, in virtù di quanto sopra, il personale ispettivo dovrà considerare oggetto di diffida accertativa i crediti (certi, liquidi ed esigibili) di cui il lavoratore dipendente è titolare, tenuto conto che il dies a quo del termine di prescrizione quinquennale inizierà a decorrere solo dalla cessazione del rapporto di lavoro.