Mancata assunzione obbligatoria di disabili
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota 17 giugno 2021, prot. n. 966 – ha fornito alcuni chiarimenti sull’applicazione della diffida obbligatoria alla sanzione per mancata copertura della quota d’obbligo, ex art. 3, legge n. 68/1999 per più annualità.
Al riguardo, l’INL ha ricordato che trascorsi 60 giorni dalla data in cui insorge l’obbligo di assunzione, per ogni giorno lavorativo trascorso in violazione, il datore di lavoro stesso è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa, di una somma pari a 5 volte la misura del contributo esonerativo al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata.
La sanzione è applicata a decorrere dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini all’obbligo di richiesta, non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego.
Qualora, rispetto ad un’accertata scopertura verificatasi, venga meno l’obbligo di assunzione previsto per effetto di una riduzione dell’organico aziendale, in tal caso atteso che il venir meno dell’obbligo di assunzione è conseguenza di una riduzione della c.d. base di computo e non di una iniziativa, sia pur tardiva, del datore di lavoro.