Dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità e obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento
L’INPS – con Messaggio del 12 aprile 2023, n. 1356 – ha affrontato la tematica delle dimissioni del lavoratore nel periodo di fruibilità del congedo di paternità, fornendo dei chiarimenti in merito all’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento e le relative istruzioni operative per la compilazione dei flussi UniEmens.
I datori di lavoro, relativamente alle cessazioni di rapporti di lavoro intervenute per dimissioni del lavoratore padre durante il periodo tutelato indicato nel precedente paragrafo, dovranno utilizzare il codice <TipoCessazione> ”1S”, che assume il più ampio significato di “Dimissioni per giusta causa o intervenute durante il periodo tutelato di maternità e del lavoratore padre ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. n.151/2001”.
Ai fini del versamento del c.d. ticket di licenziamento, i datori di lavoro devono attenersi alle indicazioni operative fornite con la Circolare INPS n. 40/2020 .
Per le cessazioni di rapporto di lavoro intervenute precedentemente alla pubblicazione del presente messaggio, i datori di lavoro devono operare con l’invio di flussi regolarizzativi sull’ultimo mese di attività del lavoratore, da effettuarsi entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio, esponendo il nuovo codice Tipo Cessazione “1S” e il codice “M400”.