Diritto alla NASpI al termine di mobilità ordinaria o disoccupazione speciale per l’edilizia
L’Inps, con messaggio n. 3018 del 27 luglio 2018, a seguito di alcune segnalazioni da parte degli enti di patronato, relative al mancato accoglimento di domande di NASpI presentate al termine della fruizione dell’indennità di mobilità ordinaria o dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia, ha approfondito la problematica sia da un punto di vista normativo che procedurale, evidenziando, in particolare, il caso in cui l’istanza di NASpI venga presentata nei 68 giorni dal termine dell’ultima rioccupazione a tempo determinato e la decadenza dell’indennità di mobilità ordinaria dei trattamenti di disoccupazione speciale per l’edilizia intervenga all’interno di detti 68 giorni.
Della problematica è stato interessato il competente Ministero del lavoro e delle politiche sociali il quale, con nota n. 8774/2018, ha chiarito che “nulla osta a che i lavoratori che maturino le condizioni fissate dalla legge per richiedere l’indennità NASpI possano accedere a tale ultima prestazione qualora ne facciano istanza entro i 68 giorni successivi dal termine dell’ultimo rapporto di lavoro a tempo determinato intrattenuto e la scadenza della prestazione di mobilità o del trattamento speciale edile ex L. 451/1994 intervenga all’interno del medesimo arco temporale, intendendosi per scadenza il termine della prestazione per intero godimento della prestazione stessa”.
Preso atto delle precisazioni ministeriali, l’Istituto, con apposito messaggio intranet di imminente pubblicazione, fornirà agli operatori le istruzioni procedurali volte alla gestione della casistica sopra menzionata.