Diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato
La Cassazione – con sentenza del 15 luglio 2024, n. 19348 – ha affermato che il lavoratore che abbia prestato un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi, in esecuzione di uno o più contratti a termine, può esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal medesimo datore di lavoro entro i successivi dodici mesi dal momento della cessazione del rapporto. Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che entro tale termine (e, di conseguenza, anche nel corso della vigenza del rapporto) il lavoratore deve manifestare al datore la sua volontà in tal senso.
Al riguardo, è opportuno ricordare che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – con Interpello del 12 febbraio 2016, n. 7 – ha chiarito che “fermo restando la necessità di dare corretta informazione nell’atto scritto di apposizione del termine del diritto di precedenza, l’esercizio dello stesso consegue alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge. Pertanto, in considerazione del fatto che il diritto di precedenza viene esercitato previa manifestazione espressa per iscritto da parte del lavoratore, si deve ritenere che, in mancanza o nelle more della stessa, il datore di lavoro possa legittimamente procedere all’assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere. Ciò, evidentemente, sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato, che nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso”.