Diritto di rivalsa spese mediche per infortunio in itinere
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La Cassazione – con sentenza dell’11 maggio 2021, n. 12435 – ha precisato che, in caso di infortunio in itinere, all’INAIL spetta l’esercizio del diritto di rivalsa sugli acconti versati a titolo di danno biologico permanente, nonché su quanto erogato per spese mediche e a titolo di indennità giornaliera per assenza dal lavoro del lavoratore infortunato.
Al riguardo, la Suprema Corte ha precisato che il credito dell’INAIL per il rimborso delle prestazioni eseguite a favore dell’infortunato verso il terzo autore del danno o il datore di lavoro parte del rapporto assicurativo deve considerarsi credito di valore, non di valuta, e in quanto tale deve essere liquidato con riferimento alla data di liquidazione definitiva.
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