Disciplina transitoria per la fruizione del RdC e percezione dell’Assegno unico e universale
L’INPS – con Messaggio del 12 luglio 2023, n. 2632 – ha fornito le istruzioni operative per la gestione del Reddito di Cittadinanza e la percezione dell’Assegno unico e universale, fino al 31 dicembre 2023 (quando la misura RdC verrà sostituita dall’Assegno di Inclusione).
Al riguardo, viene rappresentato che i nuclei familiari aventi diritto alla prestazione di Assegno unico e universale anche dopo la scadenza delle sette mensilità del Reddito di cittadinanza dovranno presentare autonoma domanda per il riconoscimento del medesimo assegno entro l’ultimo giorno del mese di competenza del Reddito di cittadinanza.
La domanda di AUU dovrà essere presentata anche nelle ipotesi di sospensione del Reddito di cittadinanza, ex art. 13, comma 5, D.L. n. 48/2023, in attesa della eventuale comunicazione della presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro entro il termine del 31 ottobre 2023.
In tali casi, a seguito della presentazione della domanda, l’AUU verrà erogato per l’intero importo spettante, salvo eventuali conguagli che saranno effettuati d’ufficio nel caso di ripresa dell’erogazione del Reddito di cittadinanza a seguito della comunicazione della presa in carico da parte dei servizi sociali.