Discriminatorio il licenziamento basato sull’indisponibilità a turni per fasce orarie
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 19 dicembre 2018, n. 32876, ha stabilito che può integrare licenziamento discriminatorio e, quindi, illegittimo sotto il profilo legale, la scelta della datrice di lavoro, nell’ambito di una procedura di riduzione del personale ex L. 223/1991, di optare per la riduzione del personale utilizzando, tuttavia, quale criterio quasi esclusivo la disponibilità o meno dei lavoratori ad accettare una turnazione per fasce orarie. La prevalenza di un unico criterio – pur in principio compatibile con la previsione dell’articolo 5, comma 1, L. 223/1991 – non deve però sottendere intenti elusivi e discriminatori.
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