Diverbio con superiore gerarchico e giusta causa di licenziamento
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 1° luglio 2020, n. 13411, ha stabilito che la nozione di insubordinazione, nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, non può essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori, ma implica necessariamente anche qualsiasi altro comportamento atto a pregiudicare l’esecuzione ed il corretto svolgimento di dette disposizioni nel quadro della organizzazione aziendale. È dunque erronea in diritto la tesi per cui l’insubordinazione dovrebbe essere limitata al rifiuto di adempimento delle disposizioni dei superiori gerarchici; la violazione dei doveri del prestatore riguarda non solo la diligenza in rapporto alla natura della prestazione, ma anche l’inosservanza delle disposizioni per l’esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall’imprenditore o dai suoi collaboratori (Nel caso di specie, il licenziamento per giusta causa del lavoratore era intervenuto a sanzionare l’ennesimo episodio di insubordinazione e aggressione verbale, la cui gravità sotto il profilo soggettivo era resa evidente dal fatto che lo stesso aveva registrato la conversazione, rivelando così la consapevolezza e l’intenzionalità dello scontro verbale e la volontà di provocarlo per procurarsi una qualche prova di condotta non corretta del superiore).