Divieto controllo dipendenti attraverso telecamere del datore di lavoro
La Cassazione – con sentenza 26 agosto 2021, n. 32234 – ha ribadito che è passibile di denuncia il datore di lavoro che controlla attraverso videocamere i propri dipendenti mentre lavorano.
Al riguardo, la riguardo, la Suprema Corte ha ribadito la disciplina sanzionatoria ex art. 4, legge n. 300/1970, cosi come confermata dal D.Lgs. n. 151/2015.
In tal senso, il comma 1, recita “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. In alternativa, nel caso di imprese con unità produttive ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro”.