Divieto di cumulo tra pensione “quota 100” e i redditi da lavoro intermittente: l’intervento della Corte Costituzionale
La Corte Costituzionale – con sentenza del 24 novembre 2022, n. 234 – ha affrontato la questione di legittimità dell’art. 14, comma 3 , decreto legge n. 4/2019 (sollevata dal Tribunale di Trento), nella parte in cui prevede la non cumulabilità della pensione anticipata maturata per aver raggiunto la c.d. quota 100 con i redditi da lavoro dipendente (tra cui anche quelli da lavoro intermittente), qualunque sia il relativo ammontare, mentre consente il cumulo con i redditi da lavoro autonomo occasionale entro il limite di € 5.000 lordi annui.
Il suddetto divieto di cumulo risponde a più ampie esigenze di razionalità del sistema pensionistico, all’interno del quale il regime derogatorio introdotto nel 2019, è vantaggioso per chi scelga di farvi ricorso. In tal senso, il soggetto che decide di usufruire di tale trattamento deve uscire dal mercato del lavoro, sia per la sostenibilità del sistema previdenziale, sia per favorire il ricambio generazionale.
Il lavoro autonomo occasionale non incide in modo diretto e significativo sulle dinamiche occupazionali, né su quelle previdenziali, e si differenzia per questo dal lavoro subordinato, sia pure nella modalità flessibile del lavoro intermittente.
L’assenza di omogeneità fra le prestazioni di lavoro esaminate porta alla conclusione che non è violato il principio di eguaglianza.
Pertanto, in ragione della diversità delle situazioni lavorative poste a raffronto, la Corte Costituzionale ha escluso che sia costituzionalmente illegittimo il difforme trattamento riservato, ai fini del divieto di cumulo con la pensione anticipata a quota 100, ai redditi da esse derivanti.