Durc in presenza di definizione agevolata: i chiarimenti Inps
L’Inps, con messaggio 28 dicembre 2018, n. 4844, ha fornito importanti chiarimenti in ordine alla disciplina del rilascio del Durc, di cui al D.M. 30 gennaio 2015, nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, in base a quanto previsto dall’articolo 3, comma 10, D.L. 119/2018, modificato dalla legge di conversione 136/2018.
In particolare, la lettera f-bis) del citato comma 10 ha previsto che, a seguito della presentazione della dichiarazione, “si applica la disposizione di cui all’articolo 54 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ai fini del rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015”.
Pertanto, a decorrere dal 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione 136/2018, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente a tale data e ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l’attestazione della regolarità, sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni. La definizione della richiesta di verifica con tale esito, in assenza di registrazione sugli archivi della procedura “Gestione AVA” richiede l’accertamento presso l’agente della riscossione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui all’articolo 3, D.L. 119/2018.
Al fine di rendere più chiara l’applicazione della previsione di cui al citato articolo 54, il messaggio riepiloga i termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia.