DURC negativo e legittima fruizione di sgravi contributivi pregressi
Il Tribunale di Roma – con sentenza del 9 settembre 2021, n. 3636 – ha affrontato la questione riguardante l’efficacia retroattiva del DURC negativo, e in particolare se una qualsiasi irregolarità contributiva che dia luogo al mancato rilascio del DURC giustifichi il recupero di tutte le agevolazioni contributive fruite (anche se la contestazione dell’inadempienza avvenga successivamente al godimento delle agevolazioni stesse), ovvero se l’irregolarità contributiva da cui dipende l’emissione di DURC negativo abbia come unica conseguenza quella dell’impossibilità di continuare a fruire dei benefici.
Al riguardo, il Tribunale ha precisato che il DURC negativo emesso dall’INPS a seguito di accertamento ex post di irregolarità contributiva, non legittima il recupero di sgravi contributivi fruiti prima di tale accertamento, dovendo privilegiare la tutela dell’affidamento del contribuente in presenza di irregolarità che non abbiano condotto al diniego di rilascio del DURC.
In tal caso, il rilascio del DURC negativo impedisce all’azienda la fruizione di sgravi contributivi per il futuro.