Durc on line: le indicazioni operative del Ministero
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Il Ministero del lavoro, con circolare n. 33 del 2 novembre 2016, ha offerto indicazioni operative a seguito della pubblicazione del D.M. 23 febbraio 2016 in tema di Durc on line.
La circolare prende in esame le modifiche apportate al D.M. 30 gennaio 2015, recante la disciplina del Durc on line, che hanno riguardato, in particolare:
- l’articolo 2, che definisce l’ambito soggettivo e oggettivo della verifica: le modifiche apportate sono volte a chiarire l’ambito di intervento delle Casse edili in tutti i casi in cui non vi sia coincidenza tra la classificazione delle aziende ai fini previdenziali – effettuata dall’Istituto, indipendentemente dal contratto collettivo applicato, ai sensi della L. 88/1989 – e l’effettiva applicazione del Ccnl del settore edile. Al fine di evitare, quindi, che il riscontro sulla regolarità contributiva venga omesso in relazione ai versamenti dovuti alla Cassa edile da parte di quelle imprese che, benché classificate in settore diverso dall’edilizia, applicano il relativo contratto, si è specificato che la verifica riguarda anche queste ultime.
- l’articolo 5, che detta regole specifiche per le imprese sottoposte a procedura concorsuale: l’impresa va considerata regolare per il solo fatto che gli obblighi contributivi siano scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all’esercizio provvisorio (comma 2) o alla data di apertura della procedura di amministrazione straordinaria (comma 3). La previsione normativa di una situazione di regolarità risulta, pertanto, preordinata proprio alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, anche nella prospettiva di un possibile ritorno in bonis dell’impresa.
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