Eccessivo stress occupazionale, malattia del lavoratore e responsabilità datoriale
Com’è noto, l’art. 2087 cod. civ. recita “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Al riguardo, la Cassazione – con ordinanza del 6 ottobre 2022, n. 29059 – ha affermato che, qualora il lavoratore si trovi in uno stato di eccessivo stress lavorativo, non si prefigura la responsabilità datoriale, ex art. 2087 cod. civ., neppure qualora il lavoratore stesso si ammali.
In tal senso, è opportuno chiarire la differenza tra mobbing e straining.
Il mobbing è una situazione lavorativa di conflittualità sistematica, persistente ed in costante progresso, in cui una o più persone vengono fatte oggetto di azioni ad alto contenuto persecutorio da parte di uno o più aggressori in posizione superiore, inferiore o di parità, con lo scopo di causare alla vittima danni di vario tipo e gravità.
Lo straining, in via parzialmente coincidente ma in parte diversa, è “una situazione di stress forzato sul posto di lavoro, in cui la vittima subisce almeno una azione che ha come conseguenza un effetto negativo nell’ambiente lavorativo, azione che oltre ad essere stressante, è caratterizzata anche da una durata costante. La vittima è in persistente inferiorità rispetto alla persona che attua lo straining (strainer). Lo straining viene attuato appositamente contro una o più persone, ma sempre in maniera discriminante”.