Edilizia, via libera al taglio dei contributi
Via libera alla fruizione della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia. A partire dal mese di ottobre (invio UniEmens entro il 2 dicembre, perché il 30 novembre è sabato) e fino al mese di gennaio 2025 (invio UniEmens entro il 28 febbraio 2025) le aziende possono applicare il taglio dell’11,5% spettante per l’anno 2024. La domanda di beneficio, tramite modulo «Rid-Edil», va inviata entro il 15 febbraio 2025. Lo stabilisce l’Inps nella circolare n. 93/2024, pubblicata l’11 novembre.
Uno sconto all’edilizia. Introdotto dalla legge n. 341/1995 lo sgravio è destinato a favore del solo settore edile per i dipendenti occupati a tempo pieno, cioè a 40 ore settimanali (non spetta per gli operai a part-time). Il via libera al beneficio per il corrente 2024 è arrivato dal decreto prot. n. 368 del 21 maggio 20254 (si veda ItaliaOggi del 16 luglio). Ne hanno diritto i datori di lavoro del settore industria con codice statistico contributivo (Csc) da 11301 a 11305 e/o nel settore artigianato con Csc da 41301 a 41305, nonché caratterizzati dai codici Ateco 2007 da 412000 a 439909.
Le condizioni. L’accesso al beneficio è subordinato ad alcune condizioni, tra cui il rispetto dell’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006. La norma impone ai datori di lavoro, che intendano fruire di benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e previdenza, il possesso del Durc, cioè della regolarità contributiva, nonché il rispetto degli altri obblighi di legge e di tutti gli accordi e contratti collettivi nazionali e regionali, territoriali o aziendali se sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Inoltre, è necessario il possesso della fedina penale pulita in materia di sicurezza sul lavoro: l’impresa non deve aver riportato condanne passate in giudicato per la violazione su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell’agevolazione.
Le domande. Le domande vanno inviate esclusivamente in via telematica con il modulo «Rid-Edil» tramite il cassetto previdenziale aziende. L’Inps effettua controlli automatici e, in caso di esito positivo, attribuisce alla posizione contributiva il codice autorizzazione 7N per i periodi da ottobre fino a gennaio 2025.
Lo sgravio si riferisce all’intero anno 2024 (da gennaio a dicembre). I datori di lavoro possono presentare le domande fino al 15 febbraio 2025 (il modello è allegato alla circolare). Si ricorda che in caso di accertamento di non veridicità della dichiarazione resa dal datore di lavoro per l’accesso allo sgravio, l’Inps, oltre alla denuncia all’autorità giudiziaria, procederà al recupero delle somme indebitamente fruite.
Aziende cessate. In caso di aziende sospese o cessate che devono recuperare lo sgravio per mesi antecedenti la sospensione o cessazione, la domanda va inviata completa di dichiarazione redatta secondo il facsimile allegato alla circolare. L’Inps, dopo verifica, autorizza al recupero che potrà avvenire con la procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).