Effettiva presenza in servizio del lavoratore, rilevazione biometrica e specifico consenso
La Cassazione – con sentenza del 19 maggio 2023, n. 13873 – ha ritenuto illegittimo il trattamento dei dati personali dei dipendenti eseguito tramite strumenti di rilevazione biometrica, aventi lo scopo di rilevare l’effettiva presenza in servizio.
Al riguardo, la Suprema Corte ha ribadito che, a tal fine, è necessario uno specifico consenso da parte dei lavoratori interessati, non risultando sufficiente un generico consenso all’impiego di mezzi elettronici per il trattamento dei dati, specie considerando la specificità del mezzo ed i rischi che esso può comportare rispetto alle libertà fondamentali della persona.
Al contempo, è stato precisato che tale illegittimità perdurerà sino al momento in cui il datore di lavoro non sarà in grado di assicurare la memorizzazione dei dati su un supporto ad esclusiva disponibilità del dipendente.