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Emersione dei rapporti di lavoro irregolare

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L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Nota del 22 aprile 2021, prot. n. 2512 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito ulteriori chiarimenti in merito alla procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari, ex art. 103, comma 1 , D.L. n. 34/2020, intervenendo nell’ipotesi in cui sia stata dichiarata l’emersione di un rapporto di lavoro a tempo determinato e, in attesa della convocazione presso lo Sportello, sia spirato il termine finale del rapporto medesimo.

Al riguardo, l’NL ha precisato che:

  • la procedura di emersione può proseguire se il datore di lavoro manifesta la volontà di prorogare il precedente rapporto o anche di voler nuovamente assumere il lavoratore;
  • nel caso invece in cui il datore di lavoro non abbia né l’intenzione di voler prorogare il rapporto, né di voler nuovamente assumere il lavoratore, il predetto Dipartimento non ritiene possibile rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione;
  • non si ravvisano ragioni ostative al subentro di un diverso datore di lavoro che, nell’ambito della stessa procedura di emersione, si renda disponibile ad instaurare un nuovo rapporto di lavoro con il medesimo lavoratore straniero e a sottoscrivere il prescritto contratto di soggiorno.

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