Emersione dei rapporti di lavoro: pubblicati Decreto e indicazioni operative
È stato pubblicato sulla G.U. n. 137 del 29 maggio 2020 il Decreto 27 maggio 2020 del Ministero dell’interno, che ha indicato le modalità di presentazione dell’istanza di emersione di rapporti di lavoro, alla luce dell’articolo 103, D.L. 34/2020, che dispone di favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolare in essere con cittadini stranieri, nonché di rilasciare permessi di soggiorno temporanei ai cittadini stranieri che ne erano già in possesso, scaduti dal 31 ottobre 2019 non rinnovati né convertiti in altro titolo di soggiorno.
Il Ministero dell’interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, con circolare del 30 maggio 2020, ha riepilogato i contenuti del Decreto e offerto indicazioni per la presentazione delle istanze di regolarizzazione in favore di cittadini extracomunitari presso lo Sportello unico per l’immigrazione. Le dichiarazioni di sussistenza del rapporto di lavoro possono essere presentate dalle ore 7.00 alle ore 22.00 dal 1° giugno al 15 luglio 2020, previa registrazione sul sito https://nullaostalavoro.dlci.interno.it, seguendo le istruzioni di compilazione disponibili nelle pagine dei singoli moduli e presenti sul “Manuale dell’utilizzo del sistema”, pubblicato sul medesimo sito. Non è necessario concentrare la presentazione delle domande nella fase iniziale della procedura, in quanto non sono state fissate quote massime di ammissione delle stesse.
Il Ministero dell’interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, con circolare n. 400 del 30 maggio 2020, ha fornito indicazioni operative per gli stranieri irregolari con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che prima di tale data hanno lavorato nei settori interessati dalla regolarizzazione: possono richiedere alle Questure il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della durata di 6 mesi decorrenti dalla data di presentazione dell’istanza.