Emolumenti corrisposti nell’anno successivo a quello di riferimento e regime di tassazione da adottare
L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello del 28 gennaio 2025, n. 14 – ha fornito ulteriori chiarimenti in materia di emolumenti corrisposti nell’anno successivo a quello di riferimento, nei tempi ordinariamente previsti per l’erogazione nonché sull’inapplicabilità del regime della tassazione separata.
Nel caso in specie, l’istante ha domandato, a degli arretrati spettanti a titolo di differenze retributive maturate dal 1° gennaio 2023, la cui erogazione era avvenuta (per ragioni di carattere tecnico-operativo) nel successivo anno d’imposta, ed in particolare in occasione della corresponsione delle competenze del mese di febbraio 2024, dovesse essere applicato il regime di tassazione ordinaria ovvero di tassazione separata.
Nel dettaglio, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli emolumenti in specie non possono essere considerati arretrati, ex art. 17, comma 1, lett. b), del TUIR, bensì debbano essere definiti dall’istante quali compensi da attribuire ai dipendenti a titolo di adeguamento dello stipendio, delle indennità e dei compensi speciali all’indice IPCA.
Pertanto, i suddetti emolumenti – maturati nel 2023 ed erogati con le competenze del 2024 – devono essere assoggettati a tassazione ordinaria.