Erogazioni prestazioni di sostegno al reddito e rinnovo del permesso di soggiorno
L’INPS – con Messaggio del 22 aprile 2024, n. 1589 (non ancora pubblicato sul sito dell’Istituto) – ha precisato che il cittadino extracomunitario ha diritto di percepire le prestazioni economiche a sostegno del reddito di varia natura, anche nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, purché sia in possesso della ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante la presentazione della richiesta alla Questura.
Com’è noto, l’art. 5, comma 9-bis, D.Lgs. n. 286/1998 prevede che, in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di sessanta giorni, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l’attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell’Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l’indicazione dell’esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.
Pertanto, allo straniero al quale non è stato ancora rinnovato il permesso di soggiorno, dovranno essere erogate le prestazioni economiche a sostegno del reddito a carico INPS quali, NASPI, DIS-COLL, indennità di malattia, maternità, CIG, ecc.