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Esente il rimborso spese ai “transferred employees” per l’acquisto di laptop/tablet per i figli

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L’Agenzia delle Entrate – con risposta ad Interpello 24 maggio 2022, n. 294 – ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla possibilità, da parte del datore di lavoro, di rimborsare le spese per l’acquisto di laptop/tablet e per il test d’ingresso sostenuto dai propri dipendenti appartenenti alla categoria dei “transferred employees” per la frequenza degli istituti scolastici da parte dei propri figli e se tale rimborso non concorra alla formazione del reddito, ex art. 51, comma 2, lett. f-bis, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato che l’art. 51 del TUIR sancisce il c.d. principio di onnicomprensività nel concetto di reddito di lavoro dipendente fiscalmente rilevante in forza del quale sia gli emolumenti in denaro e sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi e alle opere offerti dal datore di lavoro ai propri dipendenti, ovvero da terzi costituiscono, in generale, redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.

Al contempo, il richiamato comma 2 (nel derogare al cd. principio di onnicomprensività) prevede che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, tra l’altro:

  • «l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell’articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell’articolo 100» [articolo 51, comma 2, lettera f), del Tuir];
  • «le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari» [articolo 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir].

Per quanto riguarda l’utilizzo dei “device” nell’ambito dell’attività scolastica, si evidenzia che negli accordi sottoscritti dai genitori degli alunni e l’istituto scolastico è espressamente previsto non solo l’utilizzo di tali strumenti, ma anche le caratteristiche tecniche che gli stessi devono avere, in quanto i programmi scolastici mirano “a integrare la tecnologia nell’insegnamento e nell’apprendimento in modo da supportare la missione educativa” della scuola.

Pertanto, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il rimborso da parte del datore di lavoro istante delle spese sostenute dai dipendenti che rientrano nella categoria dei “transferred employees”, per l’acquisto di laptop/tablet non costituisca reddito di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 51, comma 2, lettera f-bis), del Tuir.

Per quanto riguarda il rimborso dell’eventuale costo di iscrizione per il sostenimento di un test d’ingresso, il cui superamento è condizione per iscrizione all’istituto scolastico, si ritiene che lo stesso non generi reddito di lavoro dipendente ai sensi della citata disposizione, in quanto possa rientrare tra le spese sostenute per la frequenza scolastica.

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