Esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ed onere della prova in capo al ricorrente
La Cassazione – con ordinanza del 30 agosto 2022, n. 25508 – ha ribadito che il lavoratore che vuole rivendicare in giudizio l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato ha l’onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata.
Com’è noto, l’art. 2094 cod. civ. recita “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
Nel caso in commento, il ricorrente – dopo aver scoperto che un’altra tirocinante era stata assunta a tempo indeterminato – ha chiesto, sulla base dell’esistenza di un rapporto pregresso, di essere assunto presso l’azienda per la quale ha lavorato. Tuttavia, l’azienda ha respinto la sua richiesta e durante i processi il giovane non ha fornito alcuna prova relativa alla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato.