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Esodo, via al conguaglio

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Via libera ai conguagli sulle prestazioni di esodo (prepensionamento dei lavoratori più vicini alla pensione). Con il messaggio n. 2504/2024 , infatti, l’Inps annuncia la disponibilità di nuove funzioni sul «portale prestazioni esodo» per la gestione dei conguagli, a credito o debito, per i datori di lavoro esodanti che hanno fatto ricorso a «indennità di espansione» o «isopensione».

Il contratto di espansione. La misura, operativa fino al 2023, in cambio di formazione e di nuove assunzioni, autorizzava i datori di lavoro a licenziare i dipendenti prossimi alla pensione e a ridurre l’orario agli altri lavoratori, ripagandoli in parte con la Cigs.

Ai lavoratori interessati dallo scivolo pensionistico è riconosciuta un’indennità mensile pari alla pensione lorda maturata dal lavoratore, erogata fino alla maturazione della pensione vera e propria, con costo tutto a carico dell’azienda.

L’isopensione. Misura ancora vigente consente di andare in pensione sette anni prima (c.d. esodo Fornero), fino al 31 dicembre 2026. Le aziende possono prevedere piani di esubero di personale per il pre-pensionamento dei lavoratori in possesso di requisiti per avere la pensione (vecchiaia o anticipata) nei successivi sette anni. Anche in questo caso, l’onere di prepensionamento è tutto a carico dell’azienda.

Via ai conguagli. Al momento del prepensionamento, l’Inps calcola un importo teorico della misura per l’intero periodo di fruizione da parte dei lavoratori esondanti chiedendo ai datori di lavoro di versarlo in unica soluzione o a rate. Il Portale Prestazioni esodo, spiega l’Inps, è stato implementato con le nuove funzionalità per la richiesta o il rimborso ai datori di lavoro esodanti interessati da eventuale conguaglio, a debito o a credito, qualora l’importo complessivamente dovuto non dovesse risultare pari a quello teorico.

Alla scadenza della prestazione (indennità) dell’ultimo esodato che è presente nel piano di esuberi, il Portale provvede al calcolo del conguaglio confrontando quanto versato anticipatamente a titolo di garanzia e quanto effettivamente erogato agli esondanti. Nel caso di conguaglio a credito per un datore di lavoro che non abbia più provvista mensile da versare su cui effettuare una compensazione, scatta il rimborso diretto a cura dalla sede Inps territorialmente competente.

Nel caso del contratto di espansione, per il quale è possibile la riduzione degli oneri in presenza di eventuale Naspi spettante ai lavoratori, spiega l’Inps, le modalità di conguaglio variano a seconda che l’impresa che ha attivato il piano di esubero aveva effettuato il pagamento degli oneri in forma rateizzata, con garanzia fideiussoria, o in forma anticipato e in unica soluzione. Nel primo caso il conguaglio viene calcolato una volta avvenuto il pagamento dell’ultima rata d’esodo relativa all’ultimo lavoratore beneficiario della riduzione degli oneri di prepensionamento

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