Esonero contributivo Ivs anno 2022: i chiarimenti Inps
L’Inps, con messaggio n. 3499 del 26 settembre 2022, ha chiarito che, ferme restando le indicazioni contenute nella circolare n. 43/2022, la riduzione della quota contributiva a carico dei lavoratori, introdotta dall’articolo 1, comma 121, L. 234/2021, pari a 0,8 punti percentuali, è innalzata a 2 punti percentuali, per effetto della novella legislativa di cui all’articolo 20, D.L. 115/2022, per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresa la 13ª mensilità, laddove erogata integralmente in tale periodo, ovvero limitatamente ai ratei della stessa erogati nei predetti periodi di paga.
In relazione a ciò, nel precisare che il limite mensile di 2.692 euro è riferito ai rapporti di lavoro dipendente, anche a tempo parziale, a integrazione di quanto già chiarito nella circolare n. 43/2022, l’Istituto offre ulteriori indicazioni utili ai fini della corretta individuazione del massimale mensile della retribuzione imponibile ai fini previdenziali e fornisce ulteriori istruzioni operative per la corretta fruizione della misura di esonero.