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Esonero dall’obbligo di versamento del contributo ex Cuaf

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L’Inps, con messaggio n. 1921 del 5 maggio 2022, ha precisato che possono continuare a beneficiare del regime di esenzione dell’obbligo di versamento del contributo ex Cuaf i datori di lavoro che non perseguono fini di lucro di cui all’articolo 49, comma 2, L. 881/1989, e all’articolo 23-bis, D.L. 663/1979, qualora garantiscano un trattamento di famiglia non inferiore a quello previsto dalla legge in relazione a tutte le tipologie di nuclei familiari che non rientrano nella platea dei beneficiari dell’assegno unico e universale.

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