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Esonero sulla quota dei contributi previdenziali per il II semestre 2023

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L’INPS – con Messaggio 24 maggio 2023, n. 1932 – ha fornito le indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alla misura di esonero contributivo ex art. 39, comma 1, D.L. 4 maggio 2023, n. 48 , che ha previsto che “Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall’articolo 1, comma 281 , della legge 29 dicembre 2022, n. 197 è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

Al riguardo, si ricorda che per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, il richiamato esonero contributivo è riconosciuto:

  • nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 2.692;
  • nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di € 1.923.

Per quanto riguarda l’applicazione dell’esonero contributivo in oggetto relativamente alla tredicesima mensilità – ovvero al singolo rateo di tredicesima, laddove l’ulteriore mensilità sia erogata mensilmente invece che in unica soluzione nel mese di dicembre 2023 – l’art. 39 prevede espressamente che la novella legislativa non abbia effetti sul rateo di tredicesima.

Pertanto, l’esonero in oggetto, in relazione alla tredicesima mensilità, erogata in unica mensilità nel mese di competenza di dicembre 2023, troverà applicazione:

  • nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di € 2.692;
  • nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che la tredicesima mensilità non ecceda l’importo di € 1.923.

Con riferimento alle modalità di esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, i datori di lavoro dovranno attenersi alle istruzioni fornite con il Messaggio n. 3499/2022 e con la Circolare n. 7/2023 .

Per quanto attiene alla valorizzazione dei codici di conguaglio, la procedura di calcolo verrà automaticamente adeguata alle nuove aliquote a partire dalla mensilità di competenza di luglio 2023 fino a quella di dicembre 2023, al fine di permettere il corretto calcolo della riduzione in specie.

Stante il fatto che la novella normativa non incide sul calcolo relativo alla tredicesima mensilità e ai relativi ratei corrisposti, la procedura non subirà modifiche e continuano a trovare applicazione i codici di recupero già previsti per la suddetta misura.

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