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Espressioni lesive del luogo di lavoro, malcontento generale e reato di diffamazione

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La Cassazione – con sentenza del 24 marzo 2022, n. 12520 – ha affermato che aver equiparato il proprio luogo di lavoro ad un campo di concentramento (e, l’amministratore delegato a Hitler) mediante un video pubblicato online, non integrano il reato di diffamazione in capo ad un dipendente.

In tal senso, le espressioni utilizzate non appaiono come un’aggressione personale e gratuita al datore di lavoro, ma sono funzionali alla denuncia di un malcontento creatosi in ambito lavorativo.

Nel caso in specie, il malessere generale è derivato dal fatto che lo stabilimento nel quale lavorava il dipendente era stato chiuso per circa due mesi, durante i quali il personale era stato destinato ad attività unicamente formative.

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