Ferie annuali: il datore deve assicurarsi che il dipendente sia posto in condizione di fruirle
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 2 luglio 2020, n. 13613, ha stabilito che, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l’effetto utile dell’articolo 7, Direttiva 2003/88, il datore di lavoro è tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia posto effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo e nel contempo informandolo – in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all’interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire – del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest’ultima si verifica nel corso di un simile periodo: l’onere della prova incombe sul datore e, in caso di mancato raggiungimento, alla cessazione del rapporto il lavoratore ha diritto alla percezione dell’indennità sostitutiva.