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Fis: le indicazioni Inps sul regime semplificato fino al 31 marzo 2022

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L’Inps, con messaggio n. 802 del 17 febbraio 2022, ha offerto indicazioni operative in seguito alla pubblicazione della circolare n. 3/2022 da parte del Ministero del lavoro, emanata al fine di semplificare fino al 31 marzo 2022 gli adempimenti procedurali connessi alle domande di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fis da parte dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa dal 1° gennaio 2022, in un contesto ancora emergenziale.

Ai fini dell’accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fis, i datori di lavoro sono tenuti ad esperire la procedura di informazione e consultazione sindacale di cui all’articolo 14, D.Lgs. 148/2015, che, dopo le modifiche apportate dall’articolo 23, Decreto Sostegni-ter, può svolgersi anche in via telematica. In particolare, con riferimento alle istanze presentate, dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, ai sensi della disciplina di cui alla L. 234/2021 e al D.L. 4/2022 e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, l’Istituto chiarisce che:

  • in deroga a quanto previsto dall’articolo 14, D.Lgs. 148/2015, l’informativa sindacale può essere anche successiva all’inizio del periodo di sospensione richiesto;
  • la comunicazione dell’avvenuta informativa deve essere, comunque, prodotta dal datore di lavoro a corredo della domanda di accesso al trattamento;
  • per le domande, anche quelle già presentate, ed eventualmente prive della comunicazione predetta, le Strutture territoriali, in sede di valutazione della domanda, avranno cura di richiederla, attivando il supplemento istruttorio previsto dall’articolo 11, D.M. 95442/2016;
  • nell’ipotesi in cui, a seguito della richiesta di supplemento istruttorio, i datori di lavoro non diano comunicazione all’Istituto dell’avvenuta informativa sindacale, la domanda sarà respinta.

Alla luce di quanto precede, con riferimento alle domande di assegno di integrazione salariale, devono, quindi al momento, considerarsi superate le indicazioni in merito alle procedure di informazione e consultazione sindacale fornite con il messaggio Inps n. 606/2022.

Al fine di semplificare le procedure di accesso all’assegno di integrazione salariale riconosciuto, per le richieste di pagamento diretto connesse a istanze presentate nell’arco temporale dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, e a prescindere dalle durate e dalle causali dei trattamenti richiesti, i datori di lavoro potranno documentare le difficoltà finanziarie in modo più agevole. A tal fine, pertanto, i datori di lavoro non saranno più obbligati a corredare la domanda con l’allegato 2 della circolare n. 197/2015, ma potranno documentare la loro situazione, trasmettendo una semplice comunicazione in cui, facendo riferimento alla crisi pandemica in atto, dichiarino di versare in una situazione di difficoltà economico finanziaria con conseguenti problemi di liquidità, anche di natura temporanea, che giustificano la richiesta di pagamento diretto.

Ai fini delle valutazioni delle istanze di accesso al trattamento per le causali ordinarie, le Strutture territoriali avranno cura di tener conto di quanto precede, non richiedendo più – per i periodi di operatività della semplificazione – la relazione tecnica dettagliata prevista dal D.M. 95442/2016.

In conclusione, l’Inps precisa che le semplificazioni troveranno applicazione, nel periodo transitorio sopra indicato, anche alle richieste di accesso all’assegno di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro tutelati dai predetti Fondi di solidarietà bilaterali.

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