Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti ed anticipo TFS/TFR
L’INPS – con Circolare 25 ottobre 2022, n. 119 – nella sua qualità di gestore del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto da parte dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche ex art. 23, comma 1, Decreto Legge n. 4/2019, ha fornito le istruzioni operative volte a definire gli aspetti tecnici e procedurali relativi al funzionamento e all’attivazione della garanzia in favore delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei suddetti trattamenti.
Con riferimento a ciascuna richiesta di anticipo TFS/TFR, a seguito del rilascio dell’attestato di garanzia da parte dell’INPS, il perfezionamento e l’efficacia della garanzia sono subordinati all’accertamento dei seguenti adempimenti previsti in capo alla banca:
- versamento della commissione di accesso al Fondo nella misura dell’0,01% dell’importo dell’anticipo TFS/TFR, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre e il 20 gennaio per l’insieme dei contratti stipulati rispettivamente nel primo, secondo, terzo e quarto trimestre di ogni anno civile;
- comunicazione all’indirizzo PEC anticipotfstfr@postacert.inps.gov.it, mediante il proprio indirizzo PEC registrato nel portale lavoropubblico.gov.it, entro i medesimi termini, delle informazioni relative al versamento delle commissioni di accesso, necessarie ad attivare l’efficacia della singola garanzia.