Skip to main content

Fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992 e legittimità del licenziamento

|

La Cassazione – con ordinanza del 13 marzo 2023, n. 7306 – ha ribadito l’illegittimità del licenziamento del lavoratore che usufruisce del permesso ex art. 33, comma 3, legge n. 104/1992 e, dopo aver adempiuto all’attività di assistenza del congiunto, dedica del tempo alle proprie esigenze personali.

Nello specifico, la Suprema Corte ha chiarito che il lavoratore, accusato di aver trascorso del tempo al parco durante la fruizione del permesso ex lege n. 104/1992 , non commette alcun abuso del diritto e violazione degli obblighi di correttezza e buona fede, in quanto l’onere di assistenza deve essere interpretato con una certa flessibilità, tenendo conto dei bisogni psicofisici e familiari del beneficiario, purché siano soddisfatti in via preminente le esigenze dei congiunti disabili a prescindere dalla collocazione temporale di tale esigenza.

Pertanto, non essendo ravvisato alcun inadempimento, il licenziamento deve essere ritenuto illegittimo.

Lavora con noi

Il nostro successo quotidiano dipende dalla qualità delle persone che lavorano nel nostro Studio, è per questo che crediamo nel valore e nel potenziale umano.
Essendo le nostre realtà in continua espansione siamo sempre pronti ad investire su nuove risorse.
Entra a far parte del nostro Team! Inviaci il tuo curriculum vitae, valuteremo con attenzione la tua candidatura con l’obiettivo di coinvolgerti nelle nostre ricerche di personale.






    ALLEGA CURRICULUM VITAE

    Esprimo il consenso al trattamento dei miei dati personali al fine che venga fornito il servizio o eseguita la prestazione richiesta

    Lavora con noi
    Close