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Fruizione di benefici e ricorso a contratti flessibili legittimi solo se si applicano i Ccnl leader

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L’INL, con notizia del 20 giugno 2018, ha comunicato che sta effettuando verifiche, soprattutto nel settore terziario, per contrastare il fenomeno del dumping contrattuale e le conseguenti violazioni di carattere contributivo o legate alla fruizione di istituti di flessibilità in assenza delle condizioni di legge. L’azione si concentra nei confronti delle imprese che non applicano i contratti leader sottoscritti da Cgil, Cisl e Uil, ma i contratti stipulati da OO.SS. che, nel settore, risultano comparativamente meno rappresentative (Cisal, Confsal e altre sigle minoritarie).

L’Ispettorato precisa che, fermo restando il principio di libertà sindacale, la fruizione di benefici, così come il ricorso a forme contrattuali flessibili, è ammesso a condizione che si applichino i contratti leader del settore, che vanno comunque sempre utilizzati per l’individuazione degli imponibili contributivi. Le imprese che non applicano tali Ccnl potranno, pertanto, rispondere di sanzioni amministrative, omissioni contributive e trasformazione a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro flessibili. Anche gli eventuali soggetti committenti risponderanno in solido con le imprese ispezionate degli effetti delle violazioni accertate.

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