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Fruizione non corretta dei permessi ex lege n. 104/1992 e legittimità del licenziamento

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La Cassazione – con ordinanza n. 8074/2025 – ha confermato la legittimità del licenziamento di un lavoratore per assenza ingiustificata, in quanto tale assenza dal lavoro, pur motivata dall’intento di assistere il padre disabile, è risultata priva dei presupposti giuridici necessari per il riconoscimento del congedo straordinario.

In tal senso, la Suprema Corte ha chiarito che, ex art. 33, comma 7-bis, legge n. 104/1992, il lavoratore decade dal diritto al congedo qualora l’INPS o il datore di lavoro accertino l’insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste.

Nel caso in specie, l’istanza di congedo era carente della documentazione necessaria e non era stata regolarizzata prima dell’assenza, rendendo quest’ultima ingiustificata.

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