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Giustificatezza del licenziamento del dirigente

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 gennaio 2022, n. 2246, ha ritenuto che, ai fini della “giustificatezza” del licenziamento del dirigente, non è necessaria un’analitica verifica di specifiche condizioni, ma è sufficiente una valutazione globale, che escluda l’arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l’ampiezza di poteri attribuiti al dirigente, sicché assume rilevanza qualsiasi motivo che sorregga, con motivazione coerente e fondata su ragioni apprezzabili sul piano del diritto, il recesso.

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