Gli utili da partecipazione a società di capitali non costituiscono base imponibile Inps
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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 20 agosto 2019, n. 21540, ha stabilito che il lavoratore autonomo, iscritto alla Gestione previdenziale, in quanto svolgente un’attività lavorativa per la quale sussistono i requisiti per il sorgere della tutela previdenziale obbligatoria, non deve parametrare il proprio obbligo contributivo tenendo conto anche di quelli da partecipazione a società di capitali nella quale egli non svolge attività lavorativa, dal momento che, secondo il Tuir, gli utili derivanti dalla mera partecipazione a società di capitali, senza prestazione di attività lavorativa, sono inclusi tra i redditi di capitale e, dunque, non concorrono a costituire la base imponibile ai fini contributivi Inps.
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