Gmo: criteri di scelta per la riduzione di personale omogeneo e fungibile
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 7 agosto 2020, n. 16856, ha ritenuto che, nel caso di licenziamento per ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, ai sensi dell’articolo 3, L. 604/1966, allorquando il giustificato motivo oggettivo si identifica nell’esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, la scelta del dipendente (o dei dipendenti) da licenziare per il datore di lavoro non è totalmente libera: essa, infatti, risulta limitata, oltre che dal divieto di atti discriminatori, dalle regole di correttezza cui deve essere informato, ex articoli 1175 e 1375, cod. civ., ogni comportamento delle parti del rapporto obbligatorio e, quindi, anche il recesso di una di esse. In questa situazione, affinché la scelta possa ritenersi conforme ai dettami di correttezza e buona fede, può farsi riferimento, pur nella diversità dei rispettivi regimi, ai criteri che l’articolo 5, L. 223/1991, ha dettato per i licenziamenti collettivi per l’ipotesi in cui l’accordo sindacale ivi previsto non abbia indicato criteri di scelta diversi e, conseguentemente, prendere in considerazione in via analogica i criteri dei carichi di famiglia e dell’anzianità (non assumendo, invece, rilievo le esigenze tecnico-produttive e organizzative, data l’indicata situazione di totale fungibilità tra i dipendenti).