Gmo: effettivo ridimensionamento per ragioni inerenti all’attività produttiva
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 25 gennaio 2021, n. 1514, ha deciso che la ragione di licenziamento inerente all’attività produttiva (L. 604/1966) è quella che determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavorativa, a prescindere dalla ricorrenza di situazioni economiche sfavorevoli o di crisi aziendali, fermo restando, da una parte, la non sindacabilità dei profili di congruità e opportunità delle scelte datoriali, ma, dall’altra, il controllo sull’effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall’imprenditore a giustificazione del recesso, nonché sul nesso causale tra l’accertata ragione e l’intimato licenziamento.
Nel caso di specie, il licenziamento veniva intimato per gmo, in considerazione dell’andamento economico negativo delle strutture gestite da parte datoriale, che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell’organizzazione del lavoro, con conseguente soppressione del posto di lavoro del dipendente e attribuzione delle sue mansioni ad altra persona che prestava la propria opera in seno alla comunità senza corresponsione della retribuzione..