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Gmo: effettivo ridimensionamento per ragioni inerenti all’attività produttiva

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La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 25 gennaio 2021, n. 1514, ha deciso che la ragione di licenziamento inerente all’attività produttiva (L. 604/1966) è quella che determina un effettivo ridimensionamento riferito alle unità di personale impiegate in una ben individuata posizione lavorativa, a prescindere dalla ricorrenza di situazioni economiche sfavorevoli o di crisi aziendali, fermo restando, da una parte, la non sindacabilità dei profili di congruità e opportunità delle scelte datoriali, ma, dall’altra, il controllo sull’effettività e non pretestuosità della ragione concretamente addotta dall’imprenditore a giustificazione del recesso, nonché sul nesso causale tra l’accertata ragione e l’intimato licenziamento.

Nel caso di specie, il licenziamento veniva intimato per gmo, in considerazione dell’andamento economico negativo delle strutture gestite da parte datoriale, che aveva imposto la riduzione dei costi e la rimodulazione dell’organizzazione del lavoro, con conseguente soppressione del posto di lavoro del dipendente e attribuzione delle sue mansioni ad altra persona che prestava la propria opera in seno alla comunità senza corresponsione della retribuzione..

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