Gmo ingiustificato se la ragione organizzativa si rivela insussistente
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 1° febbraio 2019, n. 3129, ha ritenuto ingiustificato il licenziamento adottato per gmo se il lavoratore aveva diritto a una mansione superiore rispetto al posto soppresso, laddove non può un fatto illecito essere posto a fondamento, secondo un vincolo di causalità, del recesso intimato per gmo, ma deve essere cassato con rinvio che dispone la reintegra. Si ricorda, infatti, che, una volta accertata l’ingiustificatezza del licenziamento per carenza di uno dei presupposti, il giudice di merito, ai fini dell’individuazione del regime sanzionatorio da applicare, deve verificare se sia manifesta ossia evidente l’insussistenza anche di uno solo degli elementi costitutivi del licenziamento, cioè della ragione inerente l’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa che causalmente determini un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, ovvero dell’impossibilità di una diversa utilizzazione del lavoratore licenziato in mansioni diverse.