Gmo: prova dell’impossibilità del repêchage tramite fatto positivo contrario
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 24 settembre 2019, n. 23789, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ai fini all’adempimento dell’obbligo di repêchage, ha stabilito che la dimostrazione del fatto negativo costituito dall’impossibile ricollocamento del lavoratore può essere data dal datore di lavoro con la prova di uno specifico fatto positivo contrario o mediante presunzioni dalle quali possa desumersi quel fatto negativo.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto illegittimo il licenziamento per la mancata prova dell’inesistenza di posizioni nelle quali poter ricollocare il lavoratore per ognuno degli appalti gestiti dal datore e per l’omessa indicazione della qualifica di inquadramento dei nuovi assunti, necessaria per valutare la fungibilità delle relative mansioni con quelle svolte dal lavoratore licenziato.