Grave infortunio del lavoratore ed inversione dell’onere della prova
La Cassazione – con ordinanza del 28 febbraio 2023, n. 6008 – ha affermato che grava sul datore di lavoro l’onere di provare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire il verificarsi dell’evento dannoso.
Com’è noto, l’art. 2087 cod. civ. recita “L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha precisato che il medico colpito da infarto è sufficiente che dimostri la nocività dell’ambiente lavorativo, in quanto sottoposto da anni ad un pesante orario di lavoro.
In tal senso, ai fini del risarcimento del danno, è sufficiente dimostrare il nesso di causalità tra le prestazioni lavorative rese e l’evento infortunistico.