Gravi violazioni sicurezza sul lavoro e sospensione attività
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro – con Circolare del 9 dicembre 2021, n. 4 (non ancora pubblicata sul sito istituzionale) – ha fornito i primi chiarimenti sulle novità del cd. decreto fisco-lavoro in merito alle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro (Allegato I del D.Lgs. 81/2008) che legittimano l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale.
Il provvedimento in commento ribadisce che per tutte le violazioni alla disciplina prevenzionistica, il personale ispettivo dovrà altresì adottare i provvedimenti di prescrizione obbligatoria previsti dagli artt. 20 e ss., D.Lgs. n. 758/1994, salvo nei casi in cui gli illeciti non siano, in ragione della pena prevista, assoggettabili a tale procedura.
Nei confronti dei lavoratori irregolarmente occupati nella misura di almeno il 10%, l’ulteriore causa di sospensione di cui al punto 3 dell’Allegato 1 (mancata formazione ed addestramento) potrà essere adottata (con conseguente cumulo delle somme aggiuntive da versare per la relativa revoca) solo se gli stessi risultino adibiti ad attività per le quali siano congiuntamente previsti l’obbligo di formazione e quello di addestramento. In caso contrario, la revoca del provvedimento di sospensione per occupazione di lavoratori “in nero” conseguirà alla verifica della prenotazione del corso di formazione di cui all’art. 37 TUSL e della visita medica, ove obbligatoria.